che detta somma tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale, l’arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dal decreto di abbandono 16.4.2003 e da questo stesso giudizio; che l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede; che nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;