che l’audizione del medico psichiatra dott. __________ __________ __________ non può invece essere accolta, ritenuto che l’istante – a cui spetta l’onere della prova – non può limitarsi a citare un testimone senza apportare ulteriori precisazioni (DTF 113 IV 93), ma deve fondare la sua richiesta su fatti precisi e documentare le sue pretese (decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005); che in concreto non si giustifica pertanto un aumento dell’importo base di CHF 1'400.--;