che le spese vengono ridotte a CHF 16.80, stralciate in particolare quelle conseguenti al cambio di patrocinatore (spese per l’apertura dell’incarto, telefoniche e di corrispondenza con il cliente ed il procuratore generale); che gli esborsi vengono ammessi in CHF 160.--, così come postulato (doc. E), mentre l’IVA non è pretesa; che a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 1'310.35, di cui CHF 633.55 per le prestazioni dell’avv. __________ __________ e CHF 676.80 per quelle dell’avv. PA 1; che l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;