ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106); che del resto l’istante non ha addotto alcuna giustificazione oggettiva al cambio del proprio patrocinatore in corso di procedura, per cui i costi supplementari che ne derivano non possono essere riconosciuti; che dall’onorario (che peraltro non viene precisato in relazione ad ogni singola prestazione) si giustifica pertanto dedurre il tempo dedicato ai colloqui con il cliente ed alla presa di contatto con il procuratore generale (cfr. AI 13);