{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-11-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-122_2005-11-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85958&nX40_KEY=4921991&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5d9952b2d3380f771ff7e99d963afe40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.11.2005 60.2004.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.11.2005 60.2004.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.11.2005 60.2004.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:54:12", "Checksum": "5c4af7813851e0afd22819f957740d0d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.11.2005 60.2004.122\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.\n\n\nche nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;\nche questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (cfr. REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);\nche la Camera d'accusa del Tribunale federale considera di regola adeguato riconoscere un'indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà più brevi e nella misura in cui non sussistano particolari motivi che ne giustifichino un aumento o una diminuzione (cfr. decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale, sia notato di transenna, anche questa Camera si è adeguata (cfr. decisione 25.4.2002 in re S. R., inc. n. 60.2001.111);\nche nella seconda fase l'importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato;\nche benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;\nche l’istante postula la rifusione di CHF 10'000.--, rilevando che “l’accusa penale, il carcere preventivo e il protrarsi del procedimento penale in suo odio hanno contribuito in larga misura a creare uno stato ansiolitico e depressivo nell’istante che col tempo è stato dichiarato inabile al lavoro come macchinista presso le __________ (doc. G) e soffre di gravi problemi psichici” (istanza di indennità 30/31.3.2004, p. 1 e 2);\nche al proposito rinvia sostanzialmente allo scritto 16.2.2004 delle __________ (doc. G), al rapporto medico 11.11.2003 del dott. __________ __________. __________ (doc. H) e chiede l’audizione come teste del medico psichiatra dott. __________ __________ __________;\nche – come sopra esposto – IS 1 è stato arrestato la mattina del 14.11.2001 (AI 9, rapporto d’arresto 14.11.2001);\nche l’arresto è stato confermato il giorno successivo, considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente i bisogni dell’istruzione, per pericolo di collusione (AI 7, verbale di notifica di arresto e di decisione 15.11.2001);\nche è stato scarcerato il 20.11.2001 (AI 11);\nche – in applicazione della prassi in materia – per i sette giorni di detenzione preventiva ingiustamente sofferta viene assegnato all’istante l’importo base di CHF 1'400.-- (CHF 200.--/giorno);\nche occorre ora verificare se nel caso di specie sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di quest’importo;\nche la documentazione prodotta agli atti (doc. G e H) non dimostra che le asserite sofferenze fisiche e psichiche ed i successivi pregiudizi in ambito professionale sono la conseguenza diretta del procedimento penale;\nche il rapporto medico 11.11.2003 del dott. __________ __________ __________ sembra anzi rinviare ad un “(…) accident subi dans le cadre de son travail (machiniste __________) en __________ __________” (doc. H);\nche l’audizione del medico psichiatra dott. __________ __________ __________ non può invece essere accolta, ritenuto che l’istante – a cui spetta l’onere della prova – non può limitarsi a citare un testimone senza apportare ulteriori precisazioni (DTF 113 IV 93), ma deve fondare la sua richiesta su fatti precisi e documentare le sue pretese (decisione TF 1P.373/2004 del 15.6.2005);\nche in concreto non si giustifica pertanto un aumento dell’importo base di CHF 1'400.--;\nche detta somma tiene conto del resto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale, l’arresto ed il carcere preventivo erano ingiustificati, come avvalorato dal decreto di abbandono 16.4.2003 e da questo stesso giudizio;\nche l’istante protesta inoltre la rifusione delle ripetibili di questa sede;\nche nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione dell’adeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;\nche la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;\nche l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;\nche va quindi riconosciuto – tenuto conto del parziale accoglimento dell’istanza – un importo di CHF 100.-- a titolo di indennità dipendente dal presente procedimento;\nche, alla luce di quanto sopra esposto, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 2'810.35, di cui CHF 1'310.35 per spese di patrocinio, CHF 1'400.-- per torto morale e CHF 100.-- per ripetibili di questa sede;\nche interessi di mora non sono pretesi;\nche giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;\nche il procedimento penale ha preso avvio dalle dichiarazioni di PI 2 (cfr. AI 3, verbale di interrogatorio 13.11.2001 di PI 2, p. 6);\nche il procuratore generale ha decretato l’abbandono del procedimento, essendo la chiamata di correo insufficientemente vestita con riferimento al reato di truffa e per insufficienza di prove in relazione al reato di riciclaggio di denaro (cfr. osservazioni 13.4.2004 del procuratore generale, p. 2);"}