{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-11-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-122_2005-11-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85958&nX40_KEY=4921991&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5d9952b2d3380f771ff7e99d963afe40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.11.2005 60.2004.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.11.2005 60.2004.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.11.2005 60.2004.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:54:12", "Checksum": "5c4af7813851e0afd22819f957740d0d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.11.2005 60.2004.122\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.\n\n\nche con decisione 16.11.2001 l’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto ha nominato l’avv. __________ __________ difensore d’ufficio dell’istante (AI 10);\nche questi in data 23.11.2001 ha conferito il mandato ad un difensore di fiducia, l’avv. PA 1 (AI 13), che è pertanto subentrato all’avv. __________ __________ (AI 14);\nche IS 1 postula in questa sede la rifusione delle note professionali del difensore d’ufficio (doc. D) e del suo difensore di fiducia (doc. E e F), di complessivi CHF 2'554.80;\nche la nota professionale 4.12.2001 dell’avv. __________ __________ – che ha assistito l’istante per poco più di una settimana – ammonta a CHF 1'394.80 [di cui CHF 1'187.50 a titolo di onorario (4 ore e 45 minuti a 250.--/ora), CHF 108.80 di spese e CHF 98.50 di IVA];\nche la tariffa applicata appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;\nche il dispendio orario esposto appare invece oggettivamente eccessivo, ritenuto che il patrocinio si è in sostanza limitato ad un colloquio con l’istante presso le carceri pretoriali di __________, ad alcuni colloqui telefonici ed alla stesura di alcuni scritti;\nche non si giustifica riconoscere la prestazione di data 19.11.2001 “istanza di ammissione al gratuito patrocinio”, la stessa essendo stata immediatamente ritirata al momento in cui l’avv. PA 1 ha assunto il mandato (AI 14);\nche viene ammesso un onorario pari a 2 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 500.--, di cui 60 minuti inerenti il colloquio con l’istante di data 19.11.2001, 30 minuti inerenti i vari colloqui telefonici, 15 minuti inerenti lo scritto al procuratore generale di data 19.11.2001 e 15 minuti inerenti gli scritti all’istante di data 21 e 26.11.2001;\nche le spese vengono riconosciute in CHF 88.80, stralciate quelle inerenti l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio, mentre l’IVA ammonta a CHF 44.75;\nche la nota professionale 13.5.2003 del patrocinatore di fiducia avv. PA 1 ammonta a CHF 1'000.-- [di cui CHF 700.-- a titolo di onorario, CHF 140.-- di spese (di cui CHF 50.-- per l’apertura dell’incarto) e CHF 160.-- di esborsi (doc. E)];\nche va preliminarmente rilevato che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori – sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento – vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMANN BAUR, Diss. ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);\nche del resto l’istante non ha addotto alcuna giustificazione oggettiva al cambio del proprio patrocinatore in corso di procedura, per cui i costi supplementari che ne derivano non possono essere riconosciuti;\nche dall’onorario (che peraltro non viene precisato in relazione ad ogni singola prestazione) si giustifica pertanto dedurre il tempo dedicato ai colloqui con il cliente ed alla presa di contatto con il procuratore generale (cfr. AI 13);\nche, per quanto ricostruibile dagli atti, viene conseguentemente ammesso un onorario pari a 2 ore a CHF 250.--/ora (la tariffa oraria, che non viene indicata, va stabilita in CHF 250.--/ora conformemente ai suddetti principi), per complessivi CHF 500.--, di cui 60 minuti inerenti l’esame degli atti depositati dal procuratore generale (AI 17), 30 minuti inerenti la stesura dell’istanza di complemento di inchiesta di data 17.2.2003 (AI 18), 10 minuti inerenti l’esame dell’ordinanza 21.2.2003 del magistrato inquirente (AI 19), 10 minuti inerenti l’esame del decreto di abbandono e 10 minuti inerenti lo scritto di data 3.4.2003;\nche le spese vengono ridotte a CHF 16.80, stralciate in particolare quelle conseguenti al cambio di patrocinatore (spese per l’apertura dell’incarto, telefoniche e di corrispondenza con il cliente ed il procuratore generale);\nche gli esborsi vengono ammessi in CHF 160.--, così come postulato (doc. E), mentre l’IVA non è pretesa;\nche a IS 1 va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 1'310.35, di cui CHF 633.55 per le prestazioni dell’avv. __________ __________ e CHF 676.80 per quelle dell’avv. PA 1;\nche l'indennità prevista dall'art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall'accusato prosciolto;\nche la determinazione dell'ammontare dell'indennità é lasciata al potere d'apprezzamento del giudice ed é stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);\nche l’art. 49 CO prevede che un'indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell'offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;\nche è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all'integrità fisica, psichica o alla reputazione dell'accusato, della gravità dell'accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell'accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);\nche la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell'accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all'indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (cfr. DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);\nche secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev'essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (cfr. HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);"}