{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-11-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-122_2005-11-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=85958&nX40_KEY=4921991&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "5d9952b2d3380f771ff7e99d963afe40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.122"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.11.2005 60.2004.122"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 07.11.2005 60.2004.122"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 07.11.2005 60.2004.122"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:54:12", "Checksum": "5c4af7813851e0afd22819f957740d0d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 07.11.2005 60.2004.122\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. regresso.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nRocco Filippini, vicecancelliere |\nsedente per statuire sull’istanza 30/31.3.2004 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 16.4.2003 emanato dal procuratore generale Bruno Balestra (ABB __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |\n|\nrichiamate le osservazioni 13.4.2003 del magistrato inquirente, che si rimette al giudizio di questa Camera, rilevando nondimeno – con riferimento all’indennità per torto morale – che nel vagliare la documentazione prodotta dall’istante e relativa al suo stato di salute ed alla conseguente inabilità al lavoro occorre verificare in che misura la stessa sia da ricondurre direttamente all’apertura del procedimento penale ed all’incarcerazione;\nrilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche PI 2 – interrogata nell’ambito di un procedimento penale aperto a suo carico per vari titoli di reato – ammetteva fra l’altro di avere messo in scena un furto di due pellicce (denunciato in data __________ presso la Polizia cantonale di __________), rilevando altresì che detta simulazione ed il conseguente annuncio come sinistro alle rispettive assicurazioni __________ e __________ __________ sarebbero stati parte di un piano ideato da IS 1, che – saputo delle sue difficoltà finanziarie – le avrebbe proposto di acquistare a credito le pellicce da lui detenute e successivamente denunciarne il furto alle assicurazioni (cfr. AI 3, verbale di interrogatorio 13.11.2001 di PI 2, p. 6);\nche questi è stato quindi arrestato la mattina del 14.11.2001 (AI 9, rapporto d’arresto 14.11.2001) ed è rimasto in detenzione preventiva sino al 20.11.2001 (AI 11, ordine di scarcerazione);\nche con decisione 22.3.2005 il magistrato inquirente ha decretato l’abbandono del procedimento penale promosso nei suoi confronti, essendo la chiamata di correo di PI 2 insufficientemente vestita in relazione al reato di truffa e non emergendo sufficienti indizi a suo carico “(…) atti a stabilire che egli abbia ricevuto parte del provento del reato commesso ai danni delle assicurazioni __________ e __________ __________” con riferimento al reato di riciclaggio di denaro (ABB __________);\nche con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 12'554.80, di cui CHF 2'554.80 per spese di patrocinio e CHF 10'000.-- per torto morale;\nche giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);\nche, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;\nche giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;\nche, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;\nche – per i patrocini di fiducia – il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;\nche nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;\nche in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;\nche in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;"}