{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-113_2005-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=60873&nX40_KEY=4922051&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "37cd5758bef8e36840b1d9c607c0e472"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 02.05.2005 60.2004.113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 02.05.2005 60.2004.113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 02.05.2005 60.2004.113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:48:41", "Checksum": "4cef4685665899f099e8af0fc3dd46fc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 02.05.2005 60.2004.113\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.\n\n\nche l’istante postula la rifusione delle note professionali dei suoi patrocinatori di fiducia, ossia dell’avv. __________, dell’avv. __________ e dell’avv. PA 1, di complessivi CHF 6'945.50;\nche con riferimento al patrocinio dell’avv. __________ – che ha assunto il mandato il 18.4.2000 (AI 48) ed ha assistito l’istante fino all’emanazione del decreto di accusa 2.4.2001 - e dell’avv. __________ - che ha assunto temporaneamente la difesa a seguito del cambiamento di attività professionale dell’avv. __________ - l’istante rivendica l’importo complessivo di CHF 2'000.--, senza tuttavia quantificare in maniera dettagliata le relative prestazioni fornite (cfr. istanza di indennità 22/23.4.2004, p. 2);\nche dagli atti si può nondimeno evincere che il patrocinio dell’avv. __________ è consistito nell’interrogatorio del 7.6.2000 (AI 49), negli scritti al Ministero pubblico di data 25.4.2000 (AI 48) e 19.7.2000 (AI 54), nell’opposizione 3.4.2001 al decreto di accusa e nello scritto raccomandato 12.4.2001 al Tribunale penale cantonale, mentre la difesa dell’avv. __________ si è in sostanza limitata allo scritto 26.4.2001, con cui ha richiesto l’assunzione di prove in vista del dibattimento e si è opposto all’uso in sede dibattimentale di determinate risultanze dell’istruzione formale a’ sensi dell’art. 227 CPP;\nche il dispendio orario dell’avv. __________ e dell’avv. __________ è ammesso in complessive 5 ore e 50 minuti, di cui 2 ore per l’esame degli atti (1 ora per ciascun avvocato), 3 ore per l’interrogatorio del 7.6.2000 e 50 minuti per gli scritti (in media 10 minuti per ogni scritto);\nche l’onorario dell’avv. __________, applicando alle prestazioni fino al 19.7.2000 (pari a 3 ore e 20 minuti) una tariffa di CHF 220.--/ora ed a quelle successive (pari a 20 minuti) una tariffa di CHF 250.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato, ammonta a CHF 816.60;\nche a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 31.80 (CHF 5.90/lettera semplice e CHF 10.--/raccomandata);\nche va inoltre rimborsata l’IVA di CHF 63.75, al 7.5% su CHF 745.10 [per le prestazioni fino al 19.7.2000, di cui CHF 733.30 a titolo di onorario (3 ore e 20 minuti) e CHF 11.80 di spese] ed al 7.6% su CHF 103.30 [per le prestazioni successive, di cui CHF 83.30 a titolo di onorario (20 minuti a CHF 250.--/ora) e CHF 20.-- di spese];\nche in merito alle prestazioni dell’avv. __________ viene invece riconosciuto l’importo di CHF 320.20, di cui CHF 291.70 a titolo di onorario (1 ora e 10 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 5.90 di spese e CHF 22.60 di IVA al 7.6%;\nche con riferimento al patrocinio dell’avv. PA 1, il dettaglio della sua nota professionale indica l’importo di CHF 4'945.50 [di cui CHF 4'562.50 (18 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 33.70 di spese e CHF 349.30 di IVA];\nche la tariffa applicata appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;\nche il dispendio orario - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - appare invece eccessivo, segnatamente con riferimento al tempo indicato per la preparazione del dibattimento;\nche la fattispecie - pur considerato che alcuni documenti dell’incarto, tradotti dal __________, imponevano un approfondimento - non ha comportato difficoltà di rilievo e ha richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;\nche viene quindi ammesso un onorario pari a 11 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'875.--, di cui 20 minuti inerenti le telefonate (in media 5 minuti/telefonata), 20 minuti inerenti gli scritti (in media 10 minuti/scritto), 80 minuti inerenti i colloqui con l’istante e 570 minuti inerenti l’esame degli atti, la preparazione del dibattimento ed il dibattimento;\nche a detta somma vanno aggiunte le spese di CHF 33.70, riconosciute come indicate;\nche l’IVA viene ammessa in CHF 221.05;\nche a IS 1 va pertanto rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 4'362.10 (di cui CHF 912.15 per le prestazioni dell’avv. __________, CHF 320.20 per le prestazioni dell’avv. __________ e CHF 3'129.75 per le prestazioni dell’avv. PA 1) oltre interessi al 5% dal 22.3.2004, data dell’introduzione della presente istanza (e non come erroneamente indicato a partire dal 19.3.2004);\nche giusta l'art. 322 CPP il denunciante, il querelante, la parte civile ed il coaccusato possono essere condannati a rimborsare in tutto o in parte l'indennità allo Stato, se il procedimento è stato cagionato da loro dolo o negligenza grave;\nche il denunciante __________ è nel frattempo deceduto;\nche dagli atti risulta che gli eredi del defunto __________ si sono a loro volta costituiti parte civile in forza del principio della successione universale a’ sensi dell’art. 560 CC (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 4 ad art. 69 CPP);\nche la responsabilità penale non sopravvive all’autore dell’atto delittuoso, in quanto il principio della personalizzazione delle pene vieta il perseguimento degli eredi del defunto (cfr. G. PIQUEREZ, op. cit., n. 2717 ss., R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 41 n. 4; M. MINI, La compatibilità di alcune disposizioni di diritto fiscale penale svizzero con la CEDU, in RtiD II-2004, p. 488 ss.);\nche il diritto di regresso sembrerebbe tuttavia avere carattere civile, in quanto tendente alla riparazione pecuniaria del danno subito dallo Stato;\nche nella fattispecie non sono in ogni caso dati i suddetti presupposti di cui all’art. 322 CPP, il procedimento penale - come si evince dagli atti - non apparendo del tutto ingiustificato;\nche pertanto si prescinde dall'applicazione di detta disposizione;\nche ripetibili non sono pretese;\nche la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).\nPer questi motivi,"}