{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2005-05-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2004-113_2005-05-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=60873&nX40_KEY=4922051&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "37cd5758bef8e36840b1d9c607c0e472"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2004.113"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 02.05.2005 60.2004.113"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 02.05.2005 60.2004.113"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 02.05.2005 60.2004.113"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:48:41", "Checksum": "4cef4685665899f099e8af0fc3dd46fc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 02.05.2005 60.2004.113\nRegesto:\nistanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. regresso.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nRocco Filippini, vicecancelliere |\nsedente per statuire sull’istanza 22/23.3.2004 presentata da\n|\n|\nIS 1\n|\n|\n|\n|\ntendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 9.9.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; |\n|\nrichiamate le osservazioni 14.4.2004 del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, che si rimette al giudizio di questa Camera e 8/13.4.2004 degli eredi fu __________, rappresentati da __________, che si oppongono ad un eventuale regresso dello Stato nei loro confronti ex art. 322 CPP;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto ed in diritto\nche con decreto 2.4.2001 l’allora procuratore pubblico Luca Marcellini - in seguito a denuncia penale 26/27.10.1995 di __________ nei confronti dei coniugi __________ (AI 1) - ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di tre mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al versamento alla parte civile dell’importo di CHF 54'000.-- a titolo di risarcimento ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuta colpevole di truffa “(…) per avere, approfittando della fiducia riposta in lei da †__________, proposto a quest’ultimo l’acquisto di una casa in __________ al prezzo di CHF 62'000.-- sottacendogli la circostanza a lei nota che cittadini stranieri senza residenza in __________ non possono acquistare beni immobili nella predetta nazione ed affermando contrariamente al vero che l’importo sarebbe stato destinato all’acquisto per suo conto della prospettata casa in __________, ingannato con astuzia †__________, inducendolo in tal modo a versare l’importo di CHF 62'000.-- sul conto del di lei cognato __________ aperto presso la __________ di __________, di cui CHF 50'000.-- costituenti risparmi propri e CHF 12'000.-- ottenuti a titolo di prestito da IS 1 stessa e dal di lei marito __________ ai quali egli restituì successivamente CHF 4'000.--, importo prelevato ed impiegato da __________ per altri scopi che l’acquisto della casa”, fatti avvenuti a __________ nel corso del mese di __________ (DAC __________);\nche con decisione 9.9.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l'istante dall'imputazione;\nche con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle l'importo di CHF 6'945.50 per spese di patrocinio, oltre interessi al 5% dal 19.4.2004;\nche giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.);\nche, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;\nche giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;\nche, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità;\nche - per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo;\nche nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;\nche in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento;\nche in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;"}