Di conseguenza per un eventuale accesso agli atti sarebbe necessario anche il consenso dell’interessato e, in caso di perizie psichiatriche, anche quello dei suoi genitori e/o persone conviventi al momento della stesura della perizia, ritenuto che nell’ambito minorile questi ultimi atti istruttori indagano anche sulla sfera e le relazioni famigliari” (osservazioni 5/6.4.2004, p. 1 e 2). 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108)