Rileva altresì che “(…) per le persone inchiestate e giudicate prima del compimento della maggiore età, il legislatore ha previsto una protezione accresciuta. Di conseguenza per un eventuale accesso agli atti sarebbe necessario anche il consenso dell’interessato e, in caso di perizie psichiatriche, anche quello dei suoi genitori e/o persone conviventi al momento della stesura della perizia, ritenuto che nell’ambito minorile questi ultimi atti istruttori indagano anche sulla sfera e le relazioni famigliari” (osservazioni 5/6.4.2004, p. 1 e 2). 3.