Evidenzia perplessità in relazione alla richiesta “(…) di consultare atti, come quelli psichiatrici, molto delicati, ivi compresi quelli risalenti ad anni molto lontani per i quali noi dobbiamo garantire a chi ne fu oggetto la più totale discrezione ed anche il diritto all’oblio” e che “in ogni caso l’accesso a tali atti non può essere dato con una decisione generale, bensì semmai caso per caso, con il consenso del singolo interessato” (osservazioni 29/30.3.2004).