Inoltre, l’asserzione dell’istante secondo cui egli avrebbe “(…) ricevuto - per telefax il 9 novembre 2000 - comunicazione del fatto che il corso, previsto in collaborazione con l’Università di __________ __________, si sarebbe completato in collaborazione con l’Università degli studi di __________ (…)” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 3), è un’argomentazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo agli atti. Dal contenuto di questo fax emerge, contrariamente a quanto asserisce l’istante, che il completamento del corso per ottenere il master di II livello in __________ __________ si sarebbe svolto soltanto in collaborazione con l’Università degli Studi di