Il procuratore pubblico a questo riguardo ha esposto che “(…) dagli atti istruttori esperiti non è stato possibile stabilire se la documentazione di cui la IS 1 sostiene si tratti di un falso sia innanzitutto stata allestita dal denunciato”, rilevando inoltre che “(…) non sono emersi elementi che possano fare supporre che il dott. PI 1 sapesse che si trattava di un regolamento falso e che quindi egli abbia consapevolmente e volontariamente fatto uso di un falso documento” (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 2). Ha altresì evidenziato che “egli non aveva nemmeno motivi per fare ciò: era in possesso del diploma richiesto dalla IS 1 ed il Prof.