, n. 7 ad art. 173 CP). 2.2.3. Giusta l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. Il reato di calunnia giusta l’art. 174 CP si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 324 e 325; B. CORBOZ, op.