PI 1, che frequentava uno dei primi corsi della IS 1, osservando che uno o più docenti inizialmente indicati dalla” stessa “(…) si ritirava, avrebbe potuto trarre delle conclusioni che magari non rispecchiavano la reale situazione della denunciante” e che “in sostanza, in buona fede, lo studente avrebbe potuto sentirsi ingannato e quindi rivolgersi alle autorità, magari anche per il fatto, come nel caso del dott. PI 1, che egli si era iscritto alla IS 1 in quanto vi era un determinato corpo docenti” (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 3). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.