PI 1”, non sarebbero adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi delle ipotesi di reato di truffa e di estorsione (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 2). Circa le ipotesi di reato di calunnia e di ingiuria in relazione alle “(…) affermazioni del dott. PI 1, secondo cui la IS 1 opererebbe una sorta di truffa nei confronti di ignari frequentatori dei corsi” ha in particolare affermato che “(…) uno studente come il dott.