b. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 17.3.2003 l’allora procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela. Egli ha dapprima ritenuto che in casu l’ipotesi di reato di falsità in documenti non fosse applicabile al caso di specie (cfr. decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 2). Ha poi esposto che “(…) in relazione alla richiesta di risarcimento danni formulata dal dott. PI 1”, non sarebbero adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi delle ipotesi di reato di truffa e di estorsione (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 2).