penale 7/8.11.2001, p. 3). Ha poi asserito che il denunciato/querelato si sarebbe “(…) ulteriormente reso protagonista - per il tramite del proprio legale - di interventi a danno di IS 1 all’evidente scopo di estorcere alla medesima la discreta somma di venti milioni di lire” e ha inoltre segnalato “(…) i termini gravi utilizzati nello scritto del 23 maggio 2001 palesemente lesivi all’onore personale di IS 1 (…)” (denuncia/querela penale 7/8.11.2001, p. 4 e 5). b. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 17.3.2003 l’allora procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela.