{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-99_2004-09-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43018&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "529cf1561422bb20d3036170e7842aa5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 22.09.2004 60.2003.99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 22.09.2004 60.2003.99"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 22.09.2004 60.2003.99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. calunnia. ingiuria."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:22", "Checksum": "0c662658bc3133dff5322f4edb9c88a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 22.09.2004 60.2003.99\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. calunnia. ingiuria.\n\n2.2.\n2.2.1.\nGiusta l'art. 177 cpv. 1 CP è punito per ingiuria chi offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (art. 177 cpv. 2 CP). Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (art. 177 cpv. 3 CP).\nLa norma trova applicazione quando l'espressione lesiva dell'onore non costituisce diffamazione giusta l'art. 173 CP o calunnia giusta l'art. 174 CP, perché l'autore che si rivolge a terzi non incolpa la vittima di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei (cioè non fa riferimento a fatti specifici), ma si limita ad esprimere un giudizio di valore puro e semplice (\"Werturteil\"), o perché l'autore si rivolge (direttamente) soltanto nei confronti della vittima, nel qual caso è indifferente se egli fa riferimento a fatti lesivi dell'onore (\"Tatsachenbehauptungen\") o si limita ad esprimere un mero giudizio di valore (S. TRECHSEL, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 177 CP).\n2.2.2.\nGiusta l'art. 173 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per diffamazione chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, o divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.\nPerché vi sia diffamazione, occorre un'allegazione di fatto, e non semplicemente un giudizio di valore (DTF 117 IV 27). La norma presuppone che l'autore si rivolga, direttamente o indirettamente, ad un \"terzo\", che è di principio qualsiasi persona che non coincide con l'autore o con la vittima, ad esempio quindi anche i familiari o un'autorità giudiziaria (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 6 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 173 CP).\nL'intenzionalità si deve riferire all'affermazione diffamante ed alla presa di conoscenza da parte del terzo; il dolo eventuale è sufficiente. Non è invece necessario un particolare \"animus iniurandi\", bastando che l'autore sia consapevole del fatto che le sue affermazioni possano nuocere alla reputazione della persona offesa e che ciò nonostante le abbia proferite (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 173 CP; B. CORBOZ, op. cit., n. 48 ss. ad art. 173 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 ad art. 173 CP).\n2.2.3.\nGiusta l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.\nIl reato di calunnia giusta l’art. 174 CP si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 324 e 325; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP).\n3. 3.1."}