{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-99_2004-09-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43018&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=27&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "529cf1561422bb20d3036170e7842aa5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 22.09.2004 60.2003.99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 22.09.2004 60.2003.99"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 22.09.2004 60.2003.99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. calunnia. ingiuria."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:22", "Checksum": "0c662658bc3133dff5322f4edb9c88a3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 22.09.2004 60.2003.99\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. calunnia. ingiuria.\n\n\nb. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 17.3.2003 l’allora procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela. Egli ha dapprima ritenuto che in casu l’ipotesi di reato di falsità in documenti non fosse applicabile al caso di specie (cfr. decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 2). Ha poi esposto che “(…) in relazione alla richiesta di risarcimento danni formulata dal dott. PI 1”, non sarebbero adempiuti i presupposti oggettivi e soggettivi delle ipotesi di reato di truffa e di estorsione (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 2). Circa le ipotesi di reato di calunnia e di ingiuria in relazione alle “(…) affermazioni del dott. PI 1, secondo cui la IS 1 opererebbe una sorta di truffa nei confronti di ignari frequentatori dei corsi” ha in particolare affermato che “(…) uno studente come il dott. PI 1, che frequentava uno dei primi corsi della IS 1, osservando che uno o più docenti inizialmente indicati dalla” stessa “(…) si ritirava, avrebbe potuto trarre delle conclusioni che magari non rispecchiavano la reale situazione della denunciante” e che “in sostanza, in buona fede, lo studente avrebbe potuto sentirsi ingannato e quindi rivolgersi alle autorità, magari anche per il fatto, come nel caso del dott. PI 1, che egli si era iscritto alla IS 1 in quanto vi era un determinato corpo docenti” (decreto di non luogo a procedere 17.3.2003, p. 3). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.\nc. Con la presente tempestiva istanza la IS 1 chiede di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 per titolo di calunnia “(…), avendo il medesimo - sapendo di dire cosa falsa - offeso l’onore personale di IS 1 (…) accusandola con scritto 23 maggio 2001 di truffa”; in via subordinata, di promuovere l’accusa nei suoi confronti per titolo di ingiuria; chiede inoltre che l’istruzione del processo abbia luogo per opera di altro procuratore pubblico, affinché “(…) venga sentito il prof. __________ __________ di __________ in merito all’assenza di lamentele del dott. PI 1 allorquando frequentava i propri corsi a __________” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 5).\nA giudizio dell’istante alcuni passaggi dello scritto 23.5.2001 inviato dal denunciato/querelato, per il tramite del suo patrocinatore, al Dipartimento __________ ed al Ministero dell’Università di __________ costituirebbero “(…) un attacco all’onore personale di IS 1” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 2 e 3). Evidenzia che “(…) accusare qualcuno di “operare una sorta di truffa” e di agire “a danno di tanti onesti cittadini” è - indubitabilmente - operazione atta a far apparire IS 1 come una persona moralmente disprezzabile, nel senso che tali affermazioni non costituiscono una semplice critica delle qualità ma una vera e propria offesa ai sentimenti di correttezza e di onorabilità di cui ogni persona [anche giuridica (…)] dispone” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 3). Rileva altresì che “il riferimento alla buona fede è esplicito nella decisione del Ministero pubblico”, ma che “un tale riferimento (…), se confrontato al fatto che il dott. PI 1, già nel novembre 2000 aveva ricevuto debita informazione della nuova collaborazione instaurato con l’Università di __________ è decisamente fuori luogo” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 4). Asserisce pure che il magistrato inquirente avrebbe applicato in maniera errata la disposizione di cui all’art. 173 cpv. 2 CP, “(…) ritenendo che il dott. PI 1 avesse “seri motivi” per considerare “vere” le proprie gravissime affermazioni” (istanza di promozione dell’accusa 27/28.3.2003, p. 4). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni dell’allora procuratore pubblico e di __________ PI 1 si dirà, laddove necessario, in seguito.\n1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994\nn. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n2. 2.1."}