2.2. Come esposto, il procuratore pubblico ha ritenuto che “(…) la rissa è stata causata da IS 1 __________, (…), per cui tutto quel che in realtà ne è conseguito non può essere interamente addebitato a __________ __________, comunque non esente da biasimo” (decreto di non luogo a procedere 14.3.2003, p. 2). Ora, tale conclusione è solo parzialmente condivisibile: