3.5. Alla luce di quanto sopra esposto e considerato che l’istante non ha ottemperato alle misure fondamentali della prudenza, nel caso qui posto a giudizio è da escludere un inganno astuto da parte dei denunciati. In assenza di inganno astuto si può prescindere dall’esame degli altri presupposti di cui all’art. 146 CP. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può che essere confermato. La fattispecie riveste invero una connotazione di natura civilistica e va, se del caso, risolta in quella sede. 4.