AI 15), non emerge che i denunciati avrebbero ingannato con astuzia l’istante rilasciando false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile, inducendolo in errore sul effettivo chilometraggio dell’autofurgone, essendogli stata consegnata la documentazione contenente le cifre dei chilometri realmente percorsi. La circostanza poi che a mente dell’istante __________ PI 2 avrebbe “speculato sul fatto che IS 1 non effettuasse nessuna verifica al momento di concludere il contratto” (istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 8), è un’argomentazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti.