Si evidenzia altresì che l’asserzione dell’istante secondo cui "l’inganno è astuto perché nella compravendita di veicoli d’occasione di scarso o medio valore è consuetudine che l’acquirente comune (privato) faccia affidamento sulle indicazioni del venditore, più o meno facilmente verificabili (Ursula Cassani, in RPS 1999 pag. 158, lett.b): così come la garanzia del venditore che il veicolo è “non accidentato”, non consentendo una verifica immediata da parte del profano, ne determina la responsabilità penale, altrettanto deve valere per l’indurre in errore l’acquirente lasciandogli credere che i chilometri indicati sul contatore siano effettivi in quanto per il profano non è affatto evidente