N, scritto 27.10.2000)]. L’istante avrebbe quindi potuto e dovuto accorgersi, con la dovuta attenzione, della differenza di chilometri mediante la compulsazione dei documenti messigli a disposizione dalla venditrice, ciò che non era impossibile ed era ragionevolmente da lui esigibile, trattandosi inoltre di documenti di facile decifrazione anche per colui che non è un esperto di autovetture. Non avendo l’istante ottemperato a questa misura fondamentale di prudenza, nel caso in esame è da escludere un inganno astuto da parte dei denunciati.