promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 7 e 8). Postula altresì un ulteriore complemento istruttorio, elencando le sue richieste (cfr. istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 9). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se indispensabile, in seguito. 1. 1.1. In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.