L’istante dopo aver esposto i fatti, ritiene che le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente sarebbero arbitrarie e insostenibili, asserendo, tra l’altro, che "la manipolazione del contachilometri - rispettivamente la dissimulazione di questo fatto - da parte del commerciante professionale di veicoli d’occasione (in casu PI 2) costituisce mezzo idoneo ad ingannare il possibile acquirente, sprovveduto in materia, sullo stato e il valore del veicolo" (istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 7). A sua mente il fatto che gli sia stato rimproverato "(…) di non avere compulsato immediatamente la copiosa documentazione che gli sarebbe stata messa a disposizione con la firma del