che “il fatto che i denunciati nei loro interrogatori affermino che, da una lettura attenta dei documenti in questione, __________ IS 1 avrebbe potuto appurare il reale chilometraggio, non porta certamente a concludere che essi stessero commettendo un illecito” e che “(…) la mancata diligenza del denunciante (presunta vittima) esclude definitivamente l’esistenza dell’inganno astuto, elemento costitutivo fondamentale del reato di truffa” (decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 3). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.