Esperite le informazioni preliminari, con decisione 10.3.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, affermando in particolare che “nella fattispecie in esame, gli atti istruttori e le allegazioni del denunciante non hanno permesso di concludere all’esistenza di un inganno astuto da parte di __________ PI 2, di __________ PI 1 o di altri”, evidenziando inoltre che dalla documentazione da lui prodotta risulta che il contachilometri dell’autofurgone è stato effettivamente manomesso, ma che “(…) l’inchiesta non ha permesso di identificare il responsabile di tale manomissione (…)” (decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 2). Ha poi esposto