{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-92_2004-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42900&nX40_KEY=4923186&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "36065acb4c2187792070c7b6b3359b63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa (manomissione contachilometri di un autofurgone)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:45", "Checksum": "dc589c3d502f167ca0652b7db13f38cf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa (manomissione contachilometri di un autofurgone).\n\n3.5.\nAlla luce di quanto sopra esposto e considerato che l’istante non ha ottemperato alle misure fondamentali della prudenza, nel caso qui posto a giudizio è da escludere un inganno astuto da parte dei denunciati. In assenza di inganno astuto si può prescindere dall’esame degli altri presupposti di cui all’art. 146 CP. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può che essere confermato.\nLa fattispecie riveste invero una connotazione di natura civilistica e va, se del caso, risolta in quella sede.\n4. Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l’eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).\nVisto quanto precede, il decreto impugnato deve essere confermato e non sono evidentemente date le condizioni di applicazione dell’art. 186 cpv. 4 CPP.\n5. Il gravame è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell’istante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico di __________ IS 1, Curio.\n3. Rimedio di diritto:\nIl presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità di ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF.\n4. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\n1. PI 1 2. PI 2\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}