{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-92_2004-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42900&nX40_KEY=4923186&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "36065acb4c2187792070c7b6b3359b63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa (manomissione contachilometri di un autofurgone)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:45", "Checksum": "dc589c3d502f167ca0652b7db13f38cf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa (manomissione contachilometri di un autofurgone).\n\n3.3.\nSi evidenzia altresì che l’asserzione dell’istante secondo cui \"l’inganno è astuto perché nella compravendita di veicoli d’occasione di scarso o medio valore è consuetudine che l’acquirente comune (privato) faccia affidamento sulle indicazioni del venditore, più o meno facilmente verificabili (Ursula Cassani, in RPS 1999 pag. 158, lett.b): così come la garanzia del venditore che il veicolo è “non accidentato”, non consentendo una verifica immediata da parte del profano, ne determina la responsabilità penale, altrettanto deve valere per l’indurre in errore l’acquirente lasciandogli credere che i chilometri indicati sul contatore siano effettivi in quanto per il profano non è affatto evidente che la manipolazione sia cosa agevole da effettuare rispettivamente da scoprire\" (istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 7), appare infondata.\nLa parte dell’articolo di Cassani sul quale l’istante si basa per corroborare la sua tesi recita:\n“Arglistig ist die Täuschung auch, wenn die Überprüfung besonders schwierig, unzumutbar oder handelsunüblich ist. (…). Die Unzumutbarkeit einer an sich möglichen Kontrolle kann sowohl aus den subjektiven Opfereigenschaften, wie auch aus den objektiven Umständen des Geschäftes, insbesondere aus wirtschaftlichen Betrachtungen, hervorgehen. So zum Beispiel, wenn eine Privatperson sich beim Kauf eines Gebrauchtwagens auf die Versicherung des Autohändlers verlässt, dieser sei unfallfrei”, riferendosi contestualmente alla decisione del Tribunale federale DTF 96 IV 145 consid. 2, in cui ha sostanzialmente considerato che non si può esigere da una persona privata l’allestimento di una perizia da parte di un esperto per stabilire se l’autovettura d’occasione non abbia effettivamente subito incidenti.\nIn casu la situazione è completamente diversa, ritenuto che era sufficiente consultare la documentazione ricevuta dalla venditrice per accorgersi dei chilometri effettivi percorsi dal veicolo. Questa verifica non appare difficile e tantomeno impossibile per un comune cittadino, non essendo nemmeno necessario l’ausilio da parte di un esperto del settore automobilistico per comprenderne il contenuto, ma sembra inoltre ragionevolmente esigibile soprattutto in caso di acquisto di un’autovettura d’occasione.\n3.4.\nA prescindere da quanto sopra esposto, si rileva in ogni modo che dagli atti non emerge l’esistenza di sufficienti indizi di reato a carico dei denunciati, segnatamente in relazione al presupposto oggettivo dell’inganno astuto.\nOccorre innanzitutto rilevare che i denunciati negano ogni addebito in relazione alla manomissione del contachilometri (cfr. AI 7, verbale d’interrogatorio 19.7.2001 di __________ PI 1, p. 3; verbale d’interrogatorio 4.9.2001 di __________ PI 1, p. 1 e 2; verbale d’interrogatorio 20.8.2001 di __________ PI 2, p. 2; verbale d’interrogatorio 10.9.2001 di __________ PI 2, p. 1 e 2; AI 15, verbale d’interrogatorio 14.11.2002 di __________ PI 2 e di __________ PI 1, p. 2).\nDalla documentazione agli atti, in particolare dal rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria dell’8.10.2001 (cfr. AI 7) e dal rapporto di complemento 17.11.2002 (cfr. AI 15), non emerge che i denunciati avrebbero ingannato con astuzia l’istante rilasciando false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile, inducendolo in errore sul effettivo chilometraggio dell’autofurgone, essendogli stata consegnata la documentazione contenente le cifre dei chilometri realmente percorsi.\nLa circostanza poi che a mente dell’istante __________ PI 2 avrebbe “speculato sul fatto che IS 1 non effettuasse nessuna verifica al momento di concludere il contratto” (istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 8), è un’argomentazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti.\n"}