{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-92_2004-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42900&nX40_KEY=4923186&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "36065acb4c2187792070c7b6b3359b63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa (manomissione contachilometri di un autofurgone)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:45", "Checksum": "dc589c3d502f167ca0652b7db13f38cf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa (manomissione contachilometri di un autofurgone).\n\n3.2.\nDalla documentazione prodotta dall’istante in sede di denuncia emerge che il contachilometri dell’autofurgone in questione è stato effettivamente manomesso, come rettamente rilevato dal magistrato inquirente (cfr. doc. A, doc. B, doc. H, doc. I, doc. L, doc. O e doc. P allegati alla denuncia penale 30.1/1.2.2001; decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 2). Giova al proposito rilevare che __________ nella fattura rilasciata a __________ IS 1 il 17.12.1999 ha indicato “km al contatore 64’800.--“ (doc. A allegato alla denuncia penale 30.1/1.2.2001; cfr. pure AI 7 - doc. 8, copia contratto di compravendita per veicoli d’occasione, in cui risulta “km percorsi 60’000”), mentre l’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione di Camorino con fax di data 5.10.2000 ha informato il patrocinatore dell’istante che il veicolo è stato collaudato il 23.9.1993 con km 10'345, il 28.2.1994 con km 83’319 ed il 6.12.1999 con km 64'443 (doc. H allegato alla denuncia penale 30.1/1.2.2001).\nOra, se è vero che è pacifico che il contachilometri dell’autofurgone venduto all’istante sia stato manomesso da qualcuno e che la venditrice nella fattura abbia indicato il chilometraggio non corrispondente ai chilometri effettivamente percorsi dalla vettura, è altrettanto vero che l’istante nel corso del suo interrogatorio tenutosi il 5.9.2001 dinanzi alla polizia ha confermato di aver ricevuto, al momento della consegna del veicolo, “(…) tutta la documentazione del garage __________ ed il certificato gas di scarico”, evidenziando comunque di non essersi preoccupato “(…) di controllare tutti i chilometraggi” e precisando di aver esaminato questo certificato “(…) solamente ieri (il 4.9.2001), quando l’agt. verbalizzante mi” ha telefonato per chiedermi “(…) di portarlo oggi in polizia” (AI 7, verbale di interrogatorio 5.9.2001 di __________ IS 1, p. 1).\nDalle fatture 23.6.1997, 16.10.1997 e 7.6.1994 rilasciate dal Garage __________ e consegnate all’istante unitamente all’autofurgone, risulta che questo veicolo il 26.5.1997 aveva percorso km 120'063, il 14.10.1997 km 124'817, il 24.1.1994 km 83'224 ed il 27.1.1994 km 83'224 (cfr. doc. I, copia fattura no. 0978309 del 23.6.1997; doc. L, copia fattura no. 0978554 del 16.10.1997; doc. O, copia fattura no. 948342 del 7.6.1994; doc. P, copia fattura no. 948343 del 7.6.1994 allegati alla denuncia penale 30.1/1.2.2001). Dalla copia del documento sulla manutenzione relativa ai gas di scarico, pure consegnato in originale all’istante unitamente all’oggetto di compravendita, sono indicati i chilometri effettuati dal 13.7.1988 fino al 26.2.2001 (cfr. AI 7 - doc. 5 e 6). Si può in particolare notare che il 22.8.1997 l’autofurgone aveva percorso km 122'544, mentre al successivo controllo risultano soltanto km 84'245 (cfr. AI 7 - doc. 5 e 6). Questi valori sono visibilmente superiori rispetto a quanto indicato sul contratto di compravendita, sulla fattura rilasciata all’istante dalla venditrice e su quanto era indicato sul contachilometri.\nCiò posto e ritenuto che dal contenuto di questi documenti - in possesso di __________ IS 1 dalla consegna dell’autofurgone avvenuta il 17.12.1999 - emergono in maniera incontrovertibile i chilometri percorsi da quest’ultimo dal 1988 al 2001, che confrontando questi documenti con i chilometri indicati sul contachilometri al momento della sua presa in consegna risulta palesemente che l’autofurgone aveva in realtà percorso molti chilometri in più rispetto a quelli indicati, ne discende che si poteva esigere dall’istante di procedere alla loro compulsazione immediata. Ciò che egli ha omesso di fare, essendosi accorto soltanto diversi mesi più tardi di questa differenza [cfr. doc. N, scritto 27.10.2000 della __________ all’avv. PA 1, da cui risulta che la società ha formulato la sua presa di posizione sul contenuto dello scritto del patrocinatore di data “27 c.m. (quindi del 27.10.2000) e, tra l’altro, sul “contachilometri camuffato” (doc. N, scritto 27.10.2000)]. L’istante avrebbe quindi potuto e dovuto accorgersi, con la dovuta attenzione, della differenza di chilometri mediante la compulsazione dei documenti messigli a disposizione dalla venditrice, ciò che non era impossibile ed era ragionevolmente da lui esigibile, trattandosi inoltre di documenti di facile decifrazione anche per colui che non è un esperto di autovetture. Non avendo l’istante ottemperato a questa misura fondamentale di prudenza, nel caso in esame è da escludere un inganno astuto da parte dei denunciati.\n"}