{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-92_2004-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42900&nX40_KEY=4923186&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "36065acb4c2187792070c7b6b3359b63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa (manomissione contachilometri di un autofurgone)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:45", "Checksum": "dc589c3d502f167ca0652b7db13f38cf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa (manomissione contachilometri di un autofurgone).\n\n1.2.\nGiusta l’art. 186 cpv. 4 CPP quando per il chiarimento della decisione sulla promozione dell’accusa occorrono altre prove, questa Camera ordina al procuratore pubblico la completazione delle informazioni preliminari.\nLa completazione delle informazioni preliminari si rende necessaria quando il decreto di non luogo a procedere è stato erroneamente pronunciato per carenza dei presupposti processuali o di punibilità (ad esempio: intervenuta prescrizione, incompetenza territoriale, tardività della querela, azione ritenuta non punibile), oppure quando il procuratore pubblico ha ritenuto erroneamente che un fatto, quand'anche venisse accertato, non costituirebbe reato o quando ha apprezzato erroneamente una circostanza di fatto che, se accertata correttamente, fonderebbe l'esistenza di seri indizi di colpevolezza, oppure quando le informazioni preliminari sono carenti nell'accertamento dei fatti, così da non permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (cfr. REP. 1998 n. 110).\n2. Giova innanzitutto evidenziare che l’istante - nel petitum - chiede, tra l’altro, di accogliere l’istanza di promozione dell’accusa senza indicare per quale ipotesi di reato e senza nemmeno indicare nei confronti di quale/i persona/e, come previsto dalla disposizione di cui all’art. 188 lit. a e lit. b. Dalla lettura del gravame emerge tuttavia che egli postula di promuovere l’accusa nei confronti di __________ PI 1 e di __________ PI 2 per l’ipotesi di reato di truffa.\n3. 3.1.\nIl reato di cui all'art. 146 CP - secondo cui è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui - presuppone, tra l’altro, un inganno astuto: questo è il caso se l’autore ordisce un tessuto di menzogne o mette in atto particolari manovre fraudolente o artifici o rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte o impedisce alla controparte di verificare o prevede che questa rinuncerà a verificare in virtù di un rapporto di fiducia particolare, considerato nondimeno che l’astuzia è esclusa quando la vittima non ha osservato le misure fondamentali di prudenza (cfr. decisione TF 6P.60/2004 - 6S.144/2004 del 20.9.2004; BSK StGB II - G. ARZT, Basilea 2003, n. 50 ss. ad art. 146 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6. ed., Berna 2003, § 15 n. 16 ss.; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 183 ss.; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, Berna 2002, n. 16 ss. ad art. 146 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 7 ss. ad art. 146 CP).\n"}