{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-92_2004-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42900&nX40_KEY=4923186&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "36065acb4c2187792070c7b6b3359b63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa (manomissione contachilometri di un autofurgone)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:45", "Checksum": "dc589c3d502f167ca0652b7db13f38cf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa (manomissione contachilometri di un autofurgone).\n\n\nL’istante dopo aver esposto i fatti, ritiene che le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente sarebbero arbitrarie e insostenibili, asserendo, tra l’altro, che \"la manipolazione del contachilometri - rispettivamente la dissimulazione di questo fatto - da parte del commerciante professionale di veicoli d’occasione (in casu PI 2) costituisce mezzo idoneo ad ingannare il possibile acquirente, sprovveduto in materia, sullo stato e il valore del veicolo\" (istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 7). A sua mente il fatto che gli sia stato rimproverato \"(…) di non avere compulsato immediatamente la copiosa documentazione che gli sarebbe stata messa a disposizione con la firma del contratto (fatture e certificato di scarico) prima di sottoscriverlo è pretestuoso\" poiché \"significherebbe introdurre un concetto di diffidenza estraneo alle abitudini e doveri commerciali\", sostenendo inoltre che non gli si può nemmeno rimproverare \"(…) di essersi comportato con leggerezza per avere verificato solo a distanza di tempo i dati relativi ai controlli dei gas di scarico (scoprendo che __________ non lo aveva effettuato) e quelli riportati sulle fatture relative ai lavori eseguiti che gli avrebbero consentito - se letti con scrupolosa attenzione - di appurare che il chilometraggio indicato negli atti relativi alla compravendita non corrispondeva a quello effettivo\" (istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 7 e 8). Postula altresì un ulteriore complemento istruttorio, elencando le sue richieste (cfr. istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 9). Delle altre motivazioni così come delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se indispensabile, in seguito.\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un’istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994\nn. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti.\nIn questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio.\nSeconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.\n"}