{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-92_2004-11-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42900&nX40_KEY=4923186&nTrefferzeile=59&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "36065acb4c2187792070c7b6b3359b63"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.92"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. truffa (manomissione contachilometri di un autofurgone)."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:41:45", "Checksum": "dc589c3d502f167ca0652b7db13f38cf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 17.11.2004 60.2003.92\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. truffa (manomissione contachilometri di un autofurgone).\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 __________,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 10.3.2003 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla denuncia 30.1/1.2.2001 nei confronti di __________ PI 1, Croglio, e __________ PI 2, __________, per titolo di truffa; |\nrichiamate le osservazioni 26/27.3.2003 del procuratore pubblico, concludenti per la reiezione del gravame;\nrilevato che __________ PI 1 e __________ PI 2 non hanno presentato osservazioni;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Il 17.12.1999 __________ IS 1 ha acquistato presso la __________, __________, l’autofurgone __________ __________, numero di matricola __________, con l’indicazione sul contachilometri di km 64'800, al prezzo di CHF 9'800.-- (cfr. doc. A allegato alla denuncia penale 30.1/1.2.2001). L’autovettura aveva superato il collaudo il 6.12.1999: dal relativo rapporto risulta che la stessa aveva percorso km 64'443 (cfr. doc. B allegato alla denuncia penale 30.1/1.2.2001).\nNel corso dei mesi di maggio e di giugno 2000 __________ IS 1 ha dovuto far eseguire diverse riparazioni all’autofurgone (cfr., al proposito, doc. C e D allegati alla denuncia penale 30.1/1.2.2001).\nCon scritto 27.7.2000 egli ha notificato i difetti alla venditrice, chiedendo contestualmente il risarcimento del danno subito, senza tuttavia ottenere alcunché (cfr. doc. E, F e G allegati alla denuncia penale 30.1/1.2.2001).\n__________ IS 1 ha quindi deciso di esaminare attentamente la documentazione che __________ PI 2 - socio e gerente __________ (cfr. estratto del registro di commercio del distretto di __________) - gli aveva consegnato unitamente all’autofurgone ed ha scoperto che il veicolo “(…) aveva percorso molti chilometri in più rispetto a quelli indicati sul contatore” (denuncia penale 30.1/1.2.2001, p. 2).\nb. Con esposto 30.1/1.2.2001 __________ IS 1 ha sporto denuncia penale contro ignoti “(…) da identificare verosimilmente nelle persone che sono entrate in possesso” dell’autofurgone in questione “(…) dopo il 16 ottobre 1997 (…)”, per titolo di truffa, asserendo - tra l’altro - di essere “(…) stato tratto in inganno in merito allo stato del veicolo e in particolare al suo chilometraggio effettivo (…)” (denuncia penale 30.1/1.2.2001, p. 1 e 3).\nc. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 10.3.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, affermando in particolare che “nella fattispecie in esame, gli atti istruttori e le allegazioni del denunciante non hanno permesso di concludere all’esistenza di un inganno astuto da parte di __________ PI 2, di __________ PI 1 o di altri”, evidenziando inoltre che dalla documentazione da lui prodotta risulta che il contachilometri dell’autofurgone è stato effettivamente manomesso, ma che “(…) l’inchiesta non ha permesso di identificare il responsabile di tale manomissione (…)” (decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 2). Ha poi esposto che “il fatto che i denunciati nei loro interrogatori affermino che, da una lettura attenta dei documenti in questione, __________ IS 1 avrebbe potuto appurare il reale chilometraggio, non porta certamente a concludere che essi stessero commettendo un illecito” e che “(…) la mancata diligenza del denunciante (presunta vittima) esclude definitivamente l’esistenza dell’inganno astuto, elemento costitutivo fondamentale del reato di truffa” (decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 3). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.\nd. Con il presente tempestivo gravame __________ IS 1 postula, in via principale, l’accoglimento dell’istanza di promozione dell’accusa e la trasmissione dell’incarto ad un altro procuratore pubblico per l’istruttoria, con il conseguente annullamento del decreto impugnato; in via subordinata, che il decreto impugnato venga annullato e che venga ordinata al Ministero pubblico la completazione delle informazioni preliminari, protestando spese e ripetibili (cfr. istanza di promozione dell’accusa 21/24.3.2003, p. 10)."}