D ivi allegato), non permette di concludere nel senso da lei desiderato. Se è vero che il magistrato inquirente nel decreto di non luogo a procedere non ha menzionato il fatto che la querelante si fosse costituita parte civile in sede di querela, è altrettanto vero che va da sé che, in considerazione dell’esito della procedura, la stessa non ha evidentemente alcun diritto alla rifusione delle spese di patrocinio. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento. 5. L’istanza è pertanto da dichiararsi irricevibile. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili sono poste a carico dell’istante, soccombente.