a e b CPP. L’istante inoltre non evidenzia seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del querelato in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati, limitandosi a contestare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria, senza neppure confrontarsi con il secondo requisito posto da un’istanza di promozione dell’accusa, e meglio non indica nuove prove da assumere o prove già acquisite da approfondire. Ciò non è sufficiente per promuovere l’accusa, ritenuto del resto che non compete a questa Camera procedere ad un riesame del fondamento della querela.