Ritiene inoltre che “(…) se il querelato effettivamente non avesse mai ingiuriato o calunniato la querelante non avrebbe avuto alcun motivo per scusarsi ufficialmente” e che “(…) con le scuse ufficiali il querelato ha ammesso di avere offeso l’onore della querelata” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 7). Assevera pure che “(…) la decisione pecca non da ultimo per la totale mancanza di qualsiasi allusione quo alla costituzione di parte civile” e lamenta il fatto che le rispettive norme non sono state menzionate nel decreto impugnato, il quale, a suo giudizio, “(…) manca di sufficiente motivazione e tange il diniego di giustizia” (istanza di promozione dell’accusa