infatti non è dato a sapere il motivo della mancanza di sufficienti prove” e che “(…) la decisione è silente nel dire se la testimone non sia tuttavia stata in grado di riferire analoghe dizioni con altre parole e sempre degne di essere punite” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 7). Ritiene inoltre che “(…) se il querelato effettivamente non avesse mai ingiuriato o calunniato la querelante non avrebbe avuto alcun motivo per scusarsi ufficialmente” e che “(…) con le scuse ufficiali il querelato ha ammesso di avere offeso l’onore della querelata” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 7).