il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, affermando che per quanto concerne le ipotesi di reato di calunnia e di diffamazione “(…) dall’inchiesta è emerso che le versioni rese dalle parti nell’ambito delle informazioni preliminari risultano essere contrastanti” e che “in assenza di sufficienti prove, il querelato va quindi mandato esente da pena riguardo tale aspetto della querela” (decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 2). In relazione all’ipotesi di reato di molestie sessuali ha rilevato la tardività della querela e che, a titolo abbondanziale, “(…) dalle risultanze delle informazioni preliminari non sono emersi concreti elementi tali