{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-87_2004-09-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43022&nX40_KEY=4711297&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e8d67fef311a681fc1c6d8900dcb0245"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["60.2003.87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2003.87"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2003.87"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2003.87"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. irricevibiltà. calunnia. ingiuria."}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 01:10:38", "Checksum": "079d2333760ac92c42bb730f4c8b6ed6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2003.87\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. irricevibiltà. calunnia. ingiuria.\n\n3.2.\nA prescindere dall’irricevibilità del gravame, il decreto impugnato andrebbe confermato anche nel merito.\nLa querelata nel corso del suo interrogatorio 6.7.2002 tenutosi dinanzi alla polizia ha dichiarato che durante l’udienza di discussione del 18.1.2002 presso la Pretura di __________ non ha “(…) accusato la IS 1 di aver sottratto soldi dalla cassa”, di aver “(…) detto unicamente che quando lei lavorava, a fine serata, si verificavano degli ammanchi”, rilevando inoltre che “gli stessi possono essere causati da molteplici fattori, non solo da una sottrazione da parte di qualcuno”, ribadendo in ogni caso “(…) di non aver mai accusato la IS 1 di essere autrice di furti in cassa” (AI 5, verbale d’interrogatorio 6.7.2002, p. 1). Ha inoltre affermato di non avere mai accusato pubblicamente la querelante di essersi appropriata del denaro della cassa, evidenziando infine di essere “(…) d’accordo di scusarmi pubblicamente e per iscritto, questo al fine di chiudere definitivamente la vicenda con la signora IS 1” (AI 5, verbale d’interrogatorio 6.7.2002, p. 2).\nCon scritto 30.8.2002 la querelata, unitamente a __________ PI 2, si è in effetti scusata ufficialmente nei confronti della querelante “(…) per le incomprensioni e le divergenze avute durante il suo periodo di lavoro, quale gerente, presso il Bar __________” (AI 5, copia scritto 30.8.2002). Tuttavia dalla lettura di questa lettera, contrariamente a quanto sostiene l’istante, non emerge in alcun modo che la querelata abbia ammesso i fatti a lei contestati.\nDagli atti risulta pure che la teste __________ __________, dal canto suo, ha sostenuto che “in quel periodo ero un’assidua frequentatrice del bar __________ di __________ e in varie occasioni ho avuto modo di sentire i signori PI 1 e PI 2 lamentarsi sul modo di lavorare della IS 1, ho pure sentito uno dei due, ma non ricordo chi, dire che quando lavorava la querelata l’incasso non quadrava”, rilevando comunque di non ricordarsi “(…) le parole esatte e neppure chi le ha pronunciate, quindi non posso dichiarare che uno dei due abbia detto che la IS 1 rubava” (AI 9, verbale d’interrogatorio 22.1.2003, p. 1). Di conseguenza nemmeno questa testimonianza permette di giungere a conclusioni certe.\nDal verbale di discussione 18.1.2002 della Pretura di __________ emerge soltanto che la parte convenuta si è riservata la facoltà “(…) di agire nei confronti dell’istante per eventuali mancanze nell’ambito dello svolgimento del suo lavoro, a dipendenza delle risultanze dei controlli che intende fare” (AI 1, verbale di discussione 18.1.2002 allegato alla querela 11.4.2002). A prescindere dal fatto che la controversia venuta in essere si inserisce in un contesto prettamente giuridico che ha interessato un limitato gruppo di persone, tutte perfettamente coscienti del contesto nel quale eventuali affermazioni dispregievoli dell'onore, protetto dagli art. 173 ss. CP, sarebbero state proferite e, in particolare, del fatto che le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico (v. in tal senso DTF 118 IV 251), dal contenuto di questo verbale, come del resto dalla documentazione agli atti, non si ravvisa in ogni modo alcun comportamento penalmente rilevante da parte della querelata. Le argomentazioni sollevate dall’istante sono affermazioni di parte che non trovano alcun riscontro oggettivo agli atti. Per il che, il decreto impugnato non può che essere confermato.\n4. Nemmeno la circostanza sollevata dall’istante secondo cui il decreto impugnato non sarebbe sufficientemente motivato, ritenuto che essa si è costituita parte civile in sede di querela e che il procuratore pubblico “(…) avrebbe comunque dovuto esprimersi sulle spese a favore della parte che ha dovuto sobbarcarsi il rischio di una causa e le relative spese connesse” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 6 e doc. D ivi allegato), non permette di concludere nel senso da lei desiderato. Se è vero che il magistrato inquirente nel decreto di non luogo a procedere non ha menzionato il fatto che la querelante si fosse costituita parte civile in sede di querela, è altrettanto vero che va da sé che, in considerazione dell’esito della procedura, la stessa non ha evidentemente alcun diritto alla rifusione delle spese di patrocinio. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento.\n5. L’istanza è pertanto da dichiararsi irricevibile. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili sono poste a carico dell’istante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 186 CPP, 174, 177 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia di fr. 350.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 400.-- (quattrocento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI 1, __________ __________ __________, fr. 150.--(centocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione:\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}