{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-87_2004-09-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43022&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e8d67fef311a681fc1c6d8900dcb0245"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2003.87"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2003.87"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2003.87"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. irricevibiltà. calunnia. ingiuria."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:14", "Checksum": "be7247b5855f11d80eba762d8e83402b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2003.87\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. irricevibiltà. calunnia. ingiuria.\n\n3.2.\nA prescindere dall’irricevibilità del gravame, il decreto impugnato andrebbe confermato anche nel merito.\n3.2.1.\nSi ricorda, come esposto, che l’istante non contesta il fatto che in relazione all’ipotesi di reato di molestie sessuali la querela fosse stata presentata in maniera tardiva (cfr. istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 6).\n3.2.2.\nPer quanto concerne le ipotesi di reato di calunnia e di ingiuria va rilevato quanto segue.\nLa querelante nel corso del suo interrogatorio 4.5.2002 tenutosi dinanzi alla polizia ha sostenuto che il querelato avrebbe riferito a __________ __________ “(…) e probabilmente ad altri clienti, che mi aveva licenziato perché gli mancavano soldi in cassa facendo intendere chiaramente che ero io a rubarglieli. Chiaramente questa affermazione non è vera, è però vero che è molto lesiva nei confronti della mia moralità e della mia persona”, asserendo altresì di essere “(…) venuta a conoscenza di questo fatto appunto dalla signora __________ che è pronta a testimoniarlo” (AI 5, verbale d’interrogatorio 4.5.2002, p. 1 e 2).\nIl querelato, per contro, ha in particolare dichiarato che “da parte mia posso dire che stimavo la signora IS 1, e cercavo di collaborare con lei per il bene del bar”, evidenziando inoltre di non aver “(…) mai detto a nessuno che” la querelante “(…) fosse una ladra e che avesse sottratto dei soldi dalla cassa” (AI 5, verbale d’interrogatorio 17.5.2002, p. 2). Ha pure affermato che a seguito della richiesta formulata dalla querelante “pur non avendo accusato nessuno sono disposto a sottoscrivere delle scuse alla signora IS 1. Questo al fine di terminare questa ripicca” (AI 5, verbale d’interrogatorio 17.5.2002, p. 2). Con scritto 30.8.2002 il querelato, unitamente a __________ PI 1, si è in effetti scusato ufficialmente nei confronti della querelante “(…) per le incomprensioni e le divergenze avute durante il suo periodo di lavoro, quale gerente, presso il Bar __________” (AI 5, copia scritto 30.8.2002). Tuttavia dalla lettura di questa lettera, contrariamente a quanto sostiene l’istante, non emerge in alcun modo che il querelato abbia ammesso i fatti contestatigli.\nLa teste __________ __________, dal canto suo, ha sostenuto che “in quel periodo ero un’assidua frequentatrice del bar __________ di __________ e in varie occasioni ho avuto modo di sentire i signori PI 1 e PI 2 lamentarsi sul modo di lavorare della IS 1, ho pure sentito uno dei due, ma non ricordo chi, dire che quando lavorava la querelata l’incasso non quadrava”, rilevando comunque di non ricordarsi “(…) le parole esatte e neppure chi le ha pronunciate, quindi non posso dichiarare che uno dei due abbia detto che la IS 1 rubava” (AI 9, verbale d’interrogatorio 22.1.2003, p. 1). Inoltre a domanda della polizia: “è vero che il signor PI 2 le ha detto che ha licenziato la IS 1 perché mancavano dei soldi in cassa facendo intendere chiaramente che li aveva rubati?”, la teste ha risposto di non ricordarsi “(…) bene come sono andati i fatti, è possibile che il signor PI 2 mi abbia detto una cosa simile, ma non ricordo le parole esatte. Quindi non mi sento di confermare tale affermazione” (AI 9, verbale d’interrogatorio 22.1.2003, p. 1).\nSi osserva innanzitutto che le deposizioni rese dalle parti divergono e si contraddicono a tal punto che non è possibile stabilire con puntualità l’esatta dinamica dei fatti. Nemmeno la testimonianza resa da __________ __________ permette di giungere a conclusioni certe. Di conseguenza ci si trova in effetti confrontati a versioni dei fatti insanabilmente divergenti, senza elementi di giudizio oggettivi e neutri che potrebbero confortare una delle contrapposte tesi. Del resto dagli atti non emergono seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del querelato e l’istante nemmeno li indica. Per il che, il decreto di non luogo a procedere non può che essere confermato.\n4. Nemmeno la circostanza sollevata dall’istante secondo cui il decreto impugnato non sarebbe sufficientemente motivato, ritenuto che essa si è costituita parte civile in sede di querela e che il procuratore pubblico “(…) avrebbe comunque dovuto esprimersi sulle spese a favore della parte che ha dovuto sobbarcarsi il rischio di una causa e le relative spese connesse (…)” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 9 e doc. D ivi allegato), non permette di concludere nel senso da lei desiderato. Se è vero che il magistrato inquirente nel decreto di non luogo a procedere non ha menzionato il fatto che la querelante si fosse costituita parte civile in sede di querela, è altrettanto vero che va da sé che, in considerazione dell’esito della procedura, la stessa non ha evidentemente alcun diritto alla rifusione delle spese di patrocinio. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento.\n5. L’istanza è pertanto da dichiararsi irricevibile. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili sono poste a carico dell’istante, soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 186 CPP, 174, 177, 198 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,\npronuncia\n1. L'istanza è irricevibile.\n2. La tassa di giustizia di fr. 350.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 400.-- (quattrocento), sono poste a carico di __________ IS 1, __________, che rifonderà a __________ PI 2, __________, fr. 150.--(centocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede.\n3. Intimazione:\n|\nterzi implicati |\n1. PI 1 2. PI 2\n|\nPer la Camera dei ricorsi penali\nIl presidente La segretaria"}