{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-87_2004-09-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43022&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e8d67fef311a681fc1c6d8900dcb0245"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2003.87"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2003.87"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2003.87"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. irricevibiltà. calunnia. ingiuria."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:14", "Checksum": "be7247b5855f11d80eba762d8e83402b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2003.87\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. irricevibiltà. calunnia. ingiuria.\n\n2.2.\n2.2.1.\nGiusta l'art. 177 cpv. 1 CP è punito per ingiuria chi offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole (art. 177 cpv. 2 CP). Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse (art. 177 cpv. 3 CP).\nLa norma trova applicazione quando l'espressione lesiva dell'onore non costituisce diffamazione giusta l'art. 173 CP o calunnia giusta l'art. 174 CP, perché l'autore che si rivolge a terzi non incolpa la vittima di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei (cioè non fa riferimento a fatti specifici), ma si limita ad esprimere un giudizio di valore puro e semplice (\"Werturteil\"), o perché l'autore si rivolge (direttamente) soltanto nei confronti della vittima, nel qual caso è indifferente se egli fa riferimento a fatti lesivi dell'onore (\"Tatsachenbehauptungen\") o si limita ad esprimere un mero giudizio di valore (S. TRECHSEL, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 177 CP).\n2.2.2.\nGiusta l’art. 174 cifra 1 CP è punito, a querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.\nIl reato di calunnia giusta l’art. 174 CP si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN, op. cit., n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, op. cit., p. 324 e 325; B. CORBOZ, op. cit., n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 3 ad art. 174 CP).\n3. 3.1.\nGiova innanzitutto rilevare che con il presente gravame erroneamente intitolato “ricorso”, l’istante postula l'annullamento del decreto di non luogo a procedere 10.3.2003. Il gravame in esame non rispetta i requisiti posti ad un’istanza di promozione dell’accusa (cfr. considerando 1), siccome l’istante, nel petitum, non chiede di promuovere l’accusa nei confronti del querelato e nemmeno indica per quale ipotesi di reato come previsto dalla disposizione di cui all’art. 188 lit. a e b CPP. L’istante inoltre non evidenzia seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del querelato in relazione ai presupposti oggettivi e soggettivi dei reati ipotizzati, limitandosi a contestare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, senza fornire alcun elemento concreto atto a corroborare la sua tesi accusatoria, senza neppure confrontarsi con il secondo requisito posto da un’istanza di promozione dell’accusa, e meglio non indica nuove prove da assumere o prove già acquisite da approfondire.\nCiò non è sufficiente per promuovere l’accusa, ritenuto del resto che non compete a questa Camera procedere ad un riesame del fondamento della querela.\n"}