{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-09-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-87_2004-09-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=43022&nX40_KEY=4923791&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e8d67fef311a681fc1c6d8900dcb0245"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.87"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2003.87"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2003.87"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2003.87"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di promozione dell'accusa. irricevibiltà. calunnia. ingiuria."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:39:14", "Checksum": "be7247b5855f11d80eba762d8e83402b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 21.09.2004 60.2003.87\nRegesto:\nistanza di promozione dell'accusa. irricevibiltà. calunnia. ingiuria.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. NLP 890/2003\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nDaniela Rüegg, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1 ,\n|\n|\n|\n|\nin relazione |\n|\n|\n|\nal decreto di non luogo a procedere 10.3.2003 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 11.4.2002 nei confronti di __________ PI 2, __________ (patr. da: avv. __________ __________, __________), per titolo di calunnia, ingiuria e molestie sessuali; |\npremesso che con il presente gravame l’istante ha impugnato due decreti di non luogo a procedere entrambi datati 10.3.2003, ma emanati nei confronti di due persone distinte, questa Camera, per maggiore comprensibilità e in ogni caso per tutelare gli interessi dei querelati, ha deciso di disgiungere le due procedure, come del resto aveva già attuato il Ministero pubblico aprendo un incarto per ciascun querelato (cfr. NLP __________ e NLP __________);\nrichiamate le osservazioni 26/27.3.2003 del procuratore pubblico e 2/3.4.2003 di __________ PI 2, entrambe concludenti per la reiezione del gravame;\npreso atto dello scritto 11/14.4.2003 del patrocinatore dell’istante, in cui precisa in particolare che “se è vero che per la parte civile l’articolo 186 CPP parla di istanza di promozione dell’accusa alla CRP, è anche vero che ai rimedi di diritto è fatto espressa menzione della dizione di ricorso contro i decreti di non luogo a procedere (articolo 284 cpv. 1 CPP)” e che la sua assistita “(…) ha fornito il chiaro intento di adire alla CRP per contestare la decisione del procuratore pubblico”;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 11.4.2002 __________ IS 1 ha, tra l’altro, sporto querela penale nei confronti di __________ PI 2 per titolo di calunnia, ingiuria e molestie sessuali, asserendo sostanzialmente che “in data 30 gennaio 2002, (…) __________ __________ riportava alla querelante quanto riferitole direttamente dal signor __________ PI 2 in merito alla vicenda delle sottrazioni di denaro”, segnatamente che “a detta del signor PI 2 (detto __________), la colpa degli ammanchi di cassa era interamente da attribuire alla signora IS 1 e di tale convinzione, peraltro non suffragata da alcuna prova, aveva fatto partecipe la signora PI 1, allorquando la informò sull’increscioso episodio” (querela penale 11.4.2002, p. 3). La querelante ha pure affermato che il querelato, unitamente a __________ PI 1, avrebbe “(…) ripetutamente proferito delle pesanti accuse nei” suoi “confronti (…) senza tuttavia disporre di prove concrete ed inconfutabili della di lei colpevolezza” (querela penale 11.4.2002, p. 3 e 4). Ha altresì aggiunto che “(…) mentre mi trovavo a lavorare nel bar, non ricordo esattamente la data, PI 2 mi ha toccato il sedere senza che io fossi d’accordo. Questo episodio si è ripetuto in due circostanze” (AI 5, verbale d’interrogatorio 4.5.2002, p. 2). Essa si è infine costituita parte civile chiedendo parimenti “(…) che venga fatto obbligo di ritrattare per iscritto quanto (…) affermato circa la di lei responsabilità degli indebiti prelevamenti effettuati dalla cassa nel mese di agosto 2001” (querela penale 11.4.2002, p. 4).\nb. Esperite le informazioni preliminari, con decisione 10.3.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla querela, affermando che per quanto concerne le ipotesi di reato di calunnia e di diffamazione “(…) dall’inchiesta è emerso che le versioni rese dalle parti nell’ambito delle informazioni preliminari risultano essere contrastanti” e che “in assenza di sufficienti prove, il querelato va quindi mandato esente da pena riguardo tale aspetto della querela” (decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 2). In relazione all’ipotesi di reato di molestie sessuali ha rilevato la tardività della querela e che, a titolo abbondanziale, “(…) dalle risultanze delle informazioni preliminari non sono emersi concreti elementi tali da far ritenere che il reato fosse (…) stato commesso (…)” (decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, p. 2). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.\nGiova rilevare che il medesimo giorno il magistrato inquirente ha emanato un ulteriore decreto di non luogo a procedere nei confronti di __________ PI 1, pure indicata quale querelata nell’esposto 11.4.2002 (cfr., al proposito, decreto di non luogo a procedere 10.3.2003, NLP __________).\nc. Con la presente tempestiva istanza __________ PI 2 chiede che il “ricorso” venga accolto e che pertanto venga, tra l’altro, annullato e ritornato al Ministero pubblico il decreto di non luogo a procedere __________ (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 10).\nDopo aver esposto i fatti, rileva innanzitutto che “le conclusioni di intempestività per la querela relativa alle molestie sessuali non vengono censurate” (istanza di promozione dell’accusa 20/21.3.2003, p. 6)."}