permettere di stabilire la fondatezza dell'istanza di promozione dell'accusa o del decreto di non luogo a procedere (REP. 1998 n. 110). 2. 2.1. L’istante – che chiede di annullare la decisione impugnata e di fare ordine al procuratore pubblico di procedere all’assunzione delle informazioni preliminari per titolo di diffamazione, calunnia e sequestro di persona – postula la completazione delle informazioni preliminari a’ sensi dell’art. 186 cpv. 4 CPP, facoltà riconosciuta da questa Camera qualora l'autore sia ignoto: in questo caso, infatti, la parte civile non può proporre istanza giusta l'art. 186 cpv.