b. Con decisione 31.3.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenuto che “(…) i fatti in esame non configurano una diffamazione ai sensi dell’art. 173 CPS né tantomeno una calunnia ai sensi dell’art. 174 CPS, poiché gli stessi si sono svolti dinanzi alla polizia e al cospetto di una cerchia ristretta di persone peraltro legate al segreto d’ufficio, rispettivamente al segreto professionale, e nessun indizio lascia trasparire che le persone intervenute abbiano avuto l’intenzione di offendere gratuitamente e malevolmente l’onore del qui denunciante”, che “(…) non sono dati i presupposti per ritenere che, sotto il profilo