{"Signatur": "TI_CRP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2004-11-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CRP_001_60-2003-77_2004-11-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=42884&nX40_KEY=4923093&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "963f226f77ec53a14a9428f972d9087d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2003.77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 29.11.2004 60.2003.77"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali 29.11.2004 60.2003.77"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali 29.11.2004 60.2003.77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera dei ricorsi penali "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera dei ricorsi penali "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "istanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). diffamazione. calunnia. sequestro di persona e rapimento."}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 21:54:27", "Checksum": "4c62bb111896f2f0b34b0643243b0476", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera dei ricorsi penali 29.11.2004 60.2003.77\nRegesto:\nistanza di completazione delle informazioni preliminari (ignoto). diffamazione. calunnia. sequestro di persona e rapimento.\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 11/14.4.2003 presentata da\n|\n|\nIS 1, , |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nil decreto di non luogo a procedere 31.3.2003 emanato dal procuratore pubblico Antonio Perugini nell’ambito del procedimento penale dipendente da sua denuncia/querela 21/24.3.2003 contro ignoti per titolo di diffamazione, calunnia e sequestro di persona; |\nrichiamate le osservazioni 15/16.4.2003 del magistrato inquirente, concludenti per la reiezione del gravame;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con esposto 21/24.3.2003 __________ IS 1 ha inoltrato denuncia/querela penale nei confronti di ignoti per titolo di diffamazione, calunnia e sequestro di persona in relazione all’intervento – in seguito ad una segnalazione – di due agenti della polizia cantonale presso il suo domicilio in data 23.12.2002 ed al ricovero coatto – ordinato dal dr. med. __________ __________ il medesimo giorno per “disturbi del comportamento con rischio di etero-aggressività nell’ambito di delirio paranoide” (doc. 1, allegato alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1) – presso la __________, dove è rimasto fino al 31.12.2002 (AI 1).\nb. Con decisione 31.3.2003 il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale, ritenuto che “(…) i fatti in esame non configurano una diffamazione ai sensi dell’art. 173 CPS né tantomeno una calunnia ai sensi dell’art. 174 CPS, poiché gli stessi si sono svolti dinanzi alla polizia e al cospetto di una cerchia ristretta di persone peraltro legate al segreto d’ufficio, rispettivamente al segreto professionale, e nessun indizio lascia trasparire che le persone intervenute abbiano avuto l’intenzione di offendere gratuitamente e malevolmente l’onore del qui denunciante”, che “(…) non sono dati i presupposti per ritenere che, sotto il profilo soggettivo, qualcuno abbia avuto l’intenzione (vale a dire coscienza e volontà) di privare indebitamente la libertà di __________ IS 1” e che “la polizia è intervenuta sulla base di una segnalazione e il medico, nell’ambito dei suoi doveri professionali e delle sue conoscenze scientifiche, ha ritenuto di ordinare il ricovero coatto, misura contro la quale già è stato interposto ricorso – poi stralciato perché privo di oggetto in seguito alle dimissioni dall’istituto (doc. 3, allegato alla denuncia/querela penale 21/24.3.2003, AI 1) – in data 25 dicembre 2002 alla Commissione giuridica sociopsichiatrica, istanza competente a dirimere questo genere di vertenze” (decreto di non luogo a procedere 31.3.2003, p. 3).\nc. Con tempestiva istanza __________ IS 1 chiede di ordinare la completazione delle informazioni preliminari per titolo di diffamazione, calunnia e sequestro di persona, affermando al proposito – riassunti i fatti di cui all’esposto ed invocato un diniego di giustizia in relazione all’omessa assunzione delle prove – che detta denuncia/querela penale non sarebbe stata presentata nei confronti degli agenti di polizia e del medico intervenuti, ma “(…) della persona (che secondo le informazioni di cui è in possesso (…) e riportate in querela dovrebbe essere __________ __________ [fratello della convivente __________ __________]) che ha proferito su di lui affermazioni – false – di una gravità tale da causare siffatto intervento, che “nel dubbio” è sfociato in un ricovero coatto” (istanza di promozione dell’accusa 11/14.4.2003, p. 5); dagli atti emergerebbe poi che “la polizia è intervenuta d’urgenza con il medico di guardia in base a una segnalazione”, che “tale segnalazione doveva far stato di comportamenti (…) talmente gravi da giustificare un intervento d’urgenza alle ore 22.00”, che “il medico non ha percepito una situazione di pericolo ma, in considerazione di quanto riferitogli dalla polizia (si presume in base al contenuto della segnalazione), ha ritenuto in buona fede di ricoverar(lo) prudenzialmente (…)”, che “i medici della CPC hanno accertato che (…) non ha avuto comportamenti devianti e non costituisce un pericolo per gli altri, e lo hanno pertanto dimesso”, che “il contenuto della segnalazione non corrispondeva pertanto alla verità” e che “a causa della segnalazione del 23.12.2002, “nel dubbio” (…) è stato privato della propria libertà per 9 giorni” (istanza di promozione dell’accusa 11/14.4.2003, p. 6).\nDelle ulteriori motivazioni e delle osservazioni del procuratore pubblico si dirà, se necessario, in diritto.\nin diritto\n1. 1.1.\nIn presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato.\nIl primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti."}