A prescindere da ciò, non sembra che il denunciato/querelato abbia voluto o abbia preso in considerazione di violare l’obbligo al mantenimento del segreto - a condizione che si tratti effettivamente di un segreto ai sensi dell’art. 320 CP - in relazione alla frase da lui proferita [“che cosa ha da lamentarsi dopo aver preso più di 42'000.-- fr. di eccedenze” (cfr., al proposito, 25.4.2002, p. 2, NLP __________ e decreto di non luogo a procedere 24.2.2003, p. 3)] nel corso di questa riunione comunicandola o rendendola accessibile ad una persona che non ne ha accesso, ritenuto che egli nega recisamente di averla espressa, come esposto al considerando 3.