reato (…) presuppone il dolo diretto e non vi sono elementi per affermare che il PI 1 abbia informato le Autorità sapendo di dire cosa non vera” (decreto di non luogo a procedere 24.2.2003, p. 4). Per quanto attiene infine all’ipotesi di reato di violazione del segreto d’ufficio ha sostenuto che “già solo per la laconicità dell’esternazione di PI 1, che della cerchia ristretta di persone all’interno del quale è stata fatta, appare chiaro che la stessa non può essere considerata lesiva della sfera privata del denunciante (…)” (decreto di non luogo a procedere 24.2.2003, p. 4). Delle altre motivazioni si dirà, se indispensabile, in diritto.